Riforma Monti – Prodotti Finanziari – Imposta di bollo (3/3)


  • In caso di estinzione del rapporto con il cliente in corso d’anno, le verifiche delle soglie minime e massime devono essere effettuate al momento della cessazione del rapporto; in caso di più rapporti, la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione dell’ultimo rapporto in corso d’anno e le soglie minime e massime devono essere ragguagliate ai giorni dell’anno in cui il cliente ha intrattenuto rapporti con l’intermediario, considerando una volta sola i giorni compresi in periodi contemporanei.
  • I rapporti che all’inizio e alla fine del periodo rendicontato non presentano l’esistenza di prodotti finanziari e non presentano movimenti sono esenti da imposta. Nel caso in cui non vi siano evidenze di prodotti finanziari, ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l’imposta deve essere applicata nella misura minima prevista pari a 34,20 € rapportata al periodo rendicontato. Allo stesso modo, nel caso di estinzione di rapporti che presenti un valore dei prodotti finanziari pari a 0 e che sono stati movimentati nel corso del periodo rendicontato, l’imposta deve essere corrisposta nella misura minima di 34,20 € rapportata ai giorni di durata del periodo rendicontato.
  • I rapporti intrattenuti con soggetti che per le Disposizioni di Trasparenza Bancaria non sono definibili “clienti” (es. banche, società finanziarie, Sgr, assicurazioni, fondi pensione, OICR, e altri intermediari finanziari) non sono assoggettati alle norme in questione. Sono invece applicabili le ordinarie disposizioni che prevedono l’imposta di 14,62 € sui contratti bancari (salvo il caso in cui siano redatti in forma di corrispondenza) e di 1,81 € sui singoli documenti inviati qualora l’importo superi 77,47 € (non opera, in tali casi, la presunzione di invio). Lo stesso vale per i fondi sanitari (limitatamente ai soli prodotti finanziari). Inoltre non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria.
  • I rapporti intestati a ONLUS e alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (da non confondere con le associazioni sportive dilettantistiche) sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo.