Chi è
La figura del promotore finanziario, introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 5 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, è attualmente definita dall’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE , esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”. Il promotore finanziario, dunque, è l’unico operatore dell’industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).
L’attività svolta dai promotori finanziari è presidiata da puntuali regole di comportamento che si sostanziano in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori che con loro entrano in contatto. Ne risulta un quadro di regole precettive finalizzate a tutelare il risparmio, posto sotto l’egida normativa di rango costituzionale dall’articolo 47 della Costituzione. Alle regole di salvaguardia occorre guardare nella prospettiva dei principi fondamentali della trasparenza, diligenza e correttezza comportamentali, che si traducono nella riservatezza dei dati acquisiti dai clienti, nell’impiego delle proprie strutture organizzative e professionali e del proprio set di informazioni per poter rispondere ad ogni esigenza informativa dell’investitore.
Cosa fa
Il promotore finanziario è l’unica figura professionale di cui gli intermediari debbono avvalersi nell’attività di offerta fuori sede prestata nei confronti di clienti al dettaglio, sulla base di un contratto di lavoro subordinato che può confluire nel rapporto di agenzia o nello schema del mandato.
Il promotore instaura un rapporto fiduciario con il cliente del quale persegue gli obiettivi, dotandosi di un patrimonio informativo riguardante le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, calibrando, in tal modo, appropriate soluzioni di investimento sulla base del profilo assegnato al cliente (cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata).
A tal fine, e nel rispetto delle procedure dell’intermediario preponente, il promotore finanziario illustra al cliente o potenziale cliente le caratteristiche dei servizi di investimento prestati e/o offerti dall’intermediario medesimo. In tale contesto suo compito specifico è quello di far comprendere all’investitore il diverso livello di protezione che l’ordinamento associa a ciascuno di essi, così aiutandolo ad individuare il servizio o i servizi più consoni ai suoi bisogni finanziari. Nello specifico, il promotore finanziario deve valutare l’adeguatezza del servizio e del prodotto finanziario raccomandato o prestato rispetto al profilo finanziario del cliente (professionale o al dettaglio), astenendosi dal fornire i menzionati servizi qualora non consegua le informazioni necessarie per procedere al test di adeguatezza.
Il promotore finanziario garantisce inoltre assistenza continuativa al cliente nel corso di ogni fase del rapporto. Il compito del promotore finanziario non termina infatti con la sottoscrizione del contratto ma continua nell’assistenza post-vendita prestata al cliente durante la fase attuativa del rapporto attraverso, ad esempio, la valutazione periodica del risultato degli investimenti, la verifica del percorso di raggiungimento degli obiettivi, la raccolta e la tempestiva trasmissione alla società prodotto di eventuali disposizioni successive di rimborso o di investimento.